La Corte di Cassazione conferma il proprio pacifico orientamento in materia di assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli minorenni nati dalla relazione.
E lo fa, anche laddove il genitore collocatario abbia, prima del giudizio, abbandonato la casa familiare unitamente alla prole.
E’ quanto affermato nella Sentenza della Sez. VI del 13.12.2018 viene ribadito il principio secondo cui “il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 337 sexies Cod. Civ. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’“habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare e la casa, può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio”
Il principio viene espresso, in quanto la Suprema Corte è stata chiamata a giudicare in merito alla richiesta di cassazione della sentenza della Corte d’Appello che aveva assegnato alla madre, collocataria del figlio minorenne, la casa familiare.
In sostanza in detta sentenza la Cassazione non solo ritiene non ostativa per l’assegnazione della casa familiare alla donna, la circostanza che questa si sia allontanata dalla casa familiare in conseguenza della crisi del rapporto di coppia prima di proporre il ricorso per separazione in Tribunale, ma ritiene ininfluente, ai fini di mantenere in capo ad essa l’assegnazione della casa familiare, il lungo lasso di tempo trascorso tra l’abbandono della casa familiare e la pronuncia della sentenza.
Ciò in quanto – si legge nella sentenza – la lunghezza del processo non può ritorcersi in un pregiudizio per l’interesse del minore.
Avv. Federica Novaga