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Come faccio a tutelarmi nell'ipotesi di debiti ereditari e nel caso in cui non voglia rinunciare all'eredità?

03/09/2020

Spesso mi capita nel corso della mia attività professionale di incontrare o assistere persone che si rivolgono al mio studio, onde ricevere assistenza in caso di successione ereditaria.

Tuttavia, capita che le persone in perfetta buonafede e spesso, inconsapevolmente, nel periodo intercorrente tra l’apertura dell’eredità e la data in cui si rivolgono a me come professionista, abbiano già compiuto atti di accettazione tacita dell’eredità.

Un classico esempio di questi atti è la vendita dell’auto appartenente al defunto. Vendita dell’auto che presuppone prima l’intestazione dell’auto al PRA in capo ai chiamati e il successivo passaggio di proprietà al nuovo proprietario. Questo atto, dicevo, rappresenta un classico esempio perché l’auto non deve essere indicata nella dichiarazione di successione e, conseguentemente, capita che le persone valutino la vendita come una operazione “neutra” dal punto di vista successorio, quando così non è.

In tali casi, se l’asse ereditario è gravato da debiti, può risultare molto più difficile laddove i clienti abbiano già compiuto atti di accettazione tacita, evitare che il loro patrimonio personale, possa essere aggredito dai creditori del defunto, laddove l’attivo ereditario non sia sufficiente a coprire eventuali passività.

In tali casi esistono altri rimedi esperibili, che tuttavia possono presentare delle criticità da valutare molto attentamente, in relazione alla singola posizione.

Tuttavia, laddove il chiamato all’eredità:

a) non abbia effettuato alcun atto di accettazione espressa o tacita e non intenda rinunciare, perché ritiene che l’ammontare dell’attivo ereditario sia comunque superiore al passivo ereditario,

b) ma vuole evitare che il proprio patrimonio personale si confonda con quello del de cuius può accettare con beneficio di inventario.

Innanzitutto occorre ricordare che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario presuppone l’atto pubblico, pertanto essa può essere fatta o davanti ad un notaio o davanti al Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

La forma dell’atto pubblico è requisito di validità dell’accettazione beneficiata, sicchè la stessa se  effettuata con scrittura privata autenticata è nulla.

L’art. 484 Cod. Civ. prevede un duplice ordine di adempimenti, dettati al fine di dare pubblicità all’accettazione beneficiata.

Essa va inserita nel registro delle successioni e trascritta presso l’Ufficio del Registro (oggi Agenzia delle Entrate) del luogo di apertura della successione.

Effettuata l’iscrizione nel registro delle successioni l’accettazione beneficiata – sempre in applicazione dell’art. 484 Cod. Civ. – deve essere trascritta presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio). E ciò, anche laddove nel patrimonio ereditario non vi siano beni immobili.

Queste iscrizioni hanno una funzione di pubblicità legale, in modo che tutti possano venire a conoscenza del fatto che un determinato erede abbia deciso di accettare l’eredità con beneficio di inventario.

La funzione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario che presuppone due operazioni (accettazione espressa dell'eredità + redazione dell'inventario) è quella di tenere tenere separato il patrimonio del defunto (in quanto magari gravato da debiti) dal patrimonio dell’erede.

La possibilità di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è consigliabile ogni qualvolta gli eredi sono a conoscenza dell’esistenza di debiti ereditari, ma anche laddove (ad esempio nel caso di un defunto che all’interno della famiglia non abbia condiviso i propri problemi finanziari) gli eredi risultino all’oscuro della reale situazione economico-finanziaria del defunto.

Infatti, poichè in caso di accettazione tacita, i due patrimoni si confondono e potrebbe accadere che laddove il patrimonio ereditario non sia sufficiente a “coprire” i debiti ereditari, i creditori del de cuius possano aggredire il patrimonio del singolo erede, è chiaro che accettando l’eredità con beneficio di inventario l’erede potrebbe preservare il proprio patrimonio.

Altro elemento da sapere è che, laddove si opti per tale soluzione è necessario, per evitare di decadere da questa importante forma di protezione, chiedere ed ottenere sempre l’autorizzazione del Tribunale territorialmente competente, per effettuare atti di vendita di beni che rappresentino la posta attiva del patrimonio del defunto.

Avv. Federica Novaga

NOTA LEGALE
Questo articolo (e tutte le informazioni a cui si accede tramite collegamenti in questo documento) è fornito al solo scopo informativo e non costituisce consulenza legale. È necessario ricevere una consulenza legale professionale, prima di intraprendere o astenersi dall’intraprendere qualsiasi azione legale inerente al contenuto di questo documento. - Riproduzione riservata
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