Lo afferma il Tribunale di Trani con ordinanza del 30.01.2020 a scioglimento della riserva con cui veniva chiamato a decidere in ordine al ricorso assunto a norma dell’art. 156 IV comma Cod. Civ. promosso dalla moglie collocataria di due figlie minori, titolari di un assegno di mantenimento posto a carico del padre.
A fondamento della decisione il Tribunale di Trani sottolinea i seguenti elementi:
- , introdotto dal Decreto Legge 4 del 2019, convertito con modificazione alla Legge n. 26/2019, può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura anche se non fa più parte del medesimo nucleo familiare;
- , dunque non possono essere interpretate estensivamente, conseguentemente rimane fermo il principio generale stabilito a norma dell’art. 2740 Cod. Civ. secondo cui il creditore può, per soddisfare il proprio credito, aggredire tutti i beni presenti e futuri appartenenti al debitore, compreso il reddito di cittadinanza.
E’ dunque pacificamente pignorabile il reddito di cittadinanza.
Di conseguenza il coniuge collocatario dei figli minorenni può, legittimamente, chiedere che il Tribunale emetta nei confronti del Ministero del Lavoro e/o dell’INPS l’ordine di pagamento diretto, a norma dell’art. 156 IV comma Cod. Civ. dell’assegno di mantenimento prelevandone l’importo dal reddito di cittadinanza.
Avv. Federica Novaga