Una questione da sempre controversa in giurisprudenza è quella della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare dell’assegno di mantenimento.
La pensione di reversibilità spetta non solo al coniuge superstite al momento del decesso, ma laddove il de cuius fosse divorziato anche all'ex coniuge al quale in sede di divorzio sia stato riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento.
Presupposti fondamentali al ricorrere dei quali è subordinata la pensione di reversibilità del coniuge divorziato sono i seguenti:
Uno degli elementi sempre difficili da determinare ex ante è l’entità del criterio di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge titolare del diritto all’assegno divorzile.
L’art. 9 della legge sul divorzio dispone infatti che il coniuge divorziato "in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art.5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".
Il terzo comma statuisce che "qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.5 …".
Il legislatore ha stabilito che la pensione di reversibilità, in caso di concorso tra ex coniuge e coniuge superstite sia attribuita tenendo conto della "durata del rapporto".
Sul punto una recente ordinanza della Cassazione (ordinanza n. 52687/2020) ha rigettato il ricorso avanzato contro una sentenza della Corte d’Appello, promosso dall’ex moglie divorziata che si è vista ridurre al 35% il valore della pensione di reversibilità, in favore del 65% alla nuova moglie superstite dell'ex marito, sulla base del fatto che, nel computo del 65% (quale criterio di ripartizione) il giudice del merito aveva tenuto conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale la nuova moglie e il marito poi deceduto.
In sostanza nell’ordinanza la Cassazione ribadisce il principio, precedentemente stabilito con sentenza n. 26358/2011 secondo cui “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio, non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale,
In sostanza quindi, nel computo della durata del rapporto occorre tener conto non solo degli anni di matrimonio effettivo, ma è possibile sommare quelli della convivenza prematrimoniale al successivo matrimonio.
E ciò poichè è evidente che se alla convivenza prematrimoniale è susseguito il matrimonio la convivenza è prova di stabilità di lungo periodo del rapporto affettivo.
Avv. Federica Novaga