A norma dell’art. 709 ter C.p.c. 1° comma “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento dei minori è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’art. 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”
Con ordinanza resa in data 20.7.2020 n. 15421 la Cassazione Civile Sez. VI ha stabilito che “le controversie che hanno ad oggetto l’affidamento e il mantenimento dei minori, ancorchè contenute in una pronuncia di separazione giudiziale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale del minore” con ciò eliminando ogni dubbio interpretativo in ordine alla locuzione “è competente il giudice del procedimento in corso” ed evidenziando chiaramente che, laddove il procedimento di separazione o divorzio sia già definito, laddove si controverta in merito alla modifica delle condizioni di affidamento o mantenimento, competente a dirimere dette questioni è il Giudice del luogo di residenza abituale del figlio minorenne.
Statuisce sempre la Cassazione, sulla scia dei due precedenti pronunce (Cass. Civ. 25636/2016; Cass. Civ. 27153/2017) che … “il principio espresso dall’art. 709 ter C.p.c., in sintonia con il preminente interesse del minore, deve ritenersi esteso anche alle determinazioni sui figli minori conseguenti il divorzio, essendo identico l’oggetto della controversia ex art. 709 ter C.p.c. e quelle riguardanti la modifica delle determinazioni relative all’affidamento e al mantenimento dei minori, in quanto entrambe relative alla regolazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale”.
Detto principio è poi ulteriormente rafforzato dall’art. 337 quinquies il quale prevede in via generale il diritto di richiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
La pronuncia e il principio ivi contenuto, non incide sulla correttezza della regola contenuta nella Legge 898/1970 art. 12 quater, posto che questa si limita ad introdurre un foro concorrente (quello del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione) ma non esclude l’applicazione di quello relativo alla residenza abituale dei minori.
In sostanza, quindi, laddove la sentenza di divorzio sia stata pronunciata ad esempio, dal Tribunale di Ravenna, ma il minore risieda abitualmente a Firenze, le controversie con le quali si discuta in merito alla modifica delle condizioni di affidamento e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, dovranno essere radicate presso il Tribunale di Firenze, essendo il foro territorialmente competente a deciderle in base al disposto di cui all’art. 709 ter C.p.c..