IL DISACCORDO DEI GENITORI NELLA VACCINAZIONE DEI FIGLI MINORI
In tema di affidamento condiviso dei figli minori tra i genitori separati o comunque non sposati che interrompano una convivenza more uxorio e più in generale in ordine alle scelte di maggior interesse da adottare durante la vita dei figli per il perseguimento del loro benessere e del loro corretto sviluppo psico-fisico, ci sono anche quelle relative alla scelta dei trattamenti sanitari da adottare.
Trattamenti che, in un clima di assoluta identità di vedute dei genitori, vengono in genere autorizzati da entrambi.
Per quanto riguarda la tematica delle vaccinazioni, il Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) modificato dalla Legge di conversione 31.07.2017 n. 119, prevede le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché le vaccinazioni obbligatorie per i minori non accompagnati.
La previsione normativa attualmente in vigore prevede l’obbligatorietà dei seguenti vaccini:
- anti -poliomelitica
- anti-difterica
- anti-tetanica
- anti-epatite B
- anti-pertosse
- anti-haemophilus influenzae tipo b
- anti-morbillo
- anti-rosolia
- anti-parotite
- anti-varicella.
L’obbligatorietà delle ultime quattro vaccinazioni (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici.
Sono inoltre indicate da parte delle Regioni e delle Province autonome le seguenti ulteriori vaccinazioni:
- anti-meningococcica B
- anti-meningococcica C
- anti-pneumococcica
- anti-rotavirus.
Queste ultime tuttavia non prevedono alcun obbligo vaccinale.
In linea di massima, il rispetto degli obblighi vaccinali, diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia per bambini da 0 a 6 anni, mentre dalla scuola primaria in poi, i bambini possono comunque accedere a scuola e fare gli esami, ma in caso non siano stati rispettati tutti gli obblighi, viene attivato dalla Ausl competente, un percorso finalizzato al recupero delle vaccinazioni.
In capo ai genitori, poi è possibile l’irrogazione di sanzioni amministrative.
E’ chiaro che l’obbligo vaccinale non si applica ai bambini che presentino particolari condizioni di salute tali per cui il vaccino o i vaccini sarebbero controindicati.
Attualmente poi con l’avvento dell’emergenza pandemica da Coronavirus, si pone il problema di analizzare la questione vaccinale anche con riferimento alla possibilità attualmente allo studio dell’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) e dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) di estendere la somministrazione ai bambini della fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
Alla data di redazione del presente approfondimento l’AIFA non si è ancora pronunciata, in quanto si attende una sua indicazione per la prima settimana del mese di dicembre 2021.
Tuttavia, l’attuale scenario pandemico e le differenti opinioni della società in tema di vaccinazione, hanno comportato per i Tribunali la necessità di pronunce riguardanti l’autorizzazione o meno a trattamenti sanitari in capo a minori, nei casi (ormai non frequenti) di conflitti che vedono contrapposti i genitori che siano favorevoli e quelli che siano sfavorevoli ai vaccini.
Il Tribunale di Milano con decreto 2 settembre 2021 è intervenuto su ricorso di un padre separato dalla madre, onde dirimere il contrasto tra i genitori. Il padre infatti era favorevole a somministrare alla figlia (del tutto sprovvista) delle vaccinazioni obbligatorie per legge e a sottoporre la stessa anche al trattamento contro il Coronavirus, mentre la madre era ferma nella propria volontà di non vaccinare la figlia undicenne.
Il padre agendo ai sensi dell’art. 709 C.p.c. chiedeva di essere autorizzato a somministrare alla figlia le vaccinazioni obbligatorie per legge che non erano ancora state effettuate, nonché di somministrare alla stessa, al compimento del 12simo anno di età il vaccino contro il Covid -19. Chiedeva inoltre di essere autorizzato a sottoporre la figlia a tamponi periodici.
La madre profondamente contraria sia alle vaccinazioni, sia all’uso della mascherina, si costituiva in giudizio opponendosi, chiedendo che venisse disposta una CTU medico-scientifica onde valutare il rapporto rischi-benefici dei vaccini, e al fine di pronunciarsi in ordine all’uso dannoso della mascherina.
Chiedeva poi che venisse disposta una CTU psicologica in capo al padre, al fine di valutare sia la sua capacità genitoriale sia la sua capacità di discernimento in merito alle decisioni sanitarie riguardanti la figlia.
Chiedeva, infine la madre, che venisse disposto in capo a sé l’affido esclusivo della figlia minorenne.
Il Tribunale di Milano, in linea con alcune proprie precedenti pronunce e in linea con decisioni di altri Tribunali Italiani in materia (Tribunale di Bologna 13.10.2021; Tribunale di Monza 22.7.2021; Tribunale di Trento 20.7.2020) accoglie il ricorso autorizzando il padre a vaccinare la figlia senza il consenso della madre.
Il Tribunale nel motivare la propria decisione (avente ad oggetto anche la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per alcune malattie oggetto della difesa materna) ricorda in primo luogo che la Corte Costituzionale con sentenza n. 5 del 18.01.2018 ha chiarito che l’art. 32 della Costituzione compara - effettuandone un bilanciamento- il diritto alla salute del singolo con il diritto alla salute di cui gode la collettività, prevedendo che la legge che impone un trattamento obbligatorio per legge non viola il disposto costituzionale, laddove il trattamento sanitario sia disposto a vantaggio della salute di tutti.
In secondo luogo il Tribunale, posto che la madre nella propria linea difensiva non aveva prodotto alcuna documentazione attestante l’esistenza di uno stato di salute tale da rendere consigliabile nell’interesse precipuo della figlia, di evitare le vaccinazioni (sia quelle obbligatorie che quelle relative al Coronavirus), ma avendo semplicemente espresso la propria contrarietà a tutti i vaccini, dichiara che le teorie di una minoranza di soggetti che si pongono in contrasto con le evidenze di carattere scientifiche e gli studi medici, non possono essere assunte come parametri con i quali garantire il diritto alla salute della figlia, esponendola - a contrario - al rischio di contrarre gravi malattie.
Di conseguenza, accogliendo la domanda del padre, il Tribunale meneghino disponeva, non solo lo spostamento della responsabilità genitoriale in via esclusiva al padre per quanto riguarda le decisioni di carattere sanitario oggetto della richiesta, ma lo autorizzava a decidere in autonomia e senza il preventivo accordo con la madre, se sottoporre la figlia alla somministrazione della profilassi anti Coronavirus.
La vicenda in esame è quindi piuttosto interessante in quanto ci rimanda al formarsi di orientamento della giurisprudenza di merito che, in una situazione qual è quella che si va profilando all’orizzonte, circa la possibilità o meno di sottoporre i bambini dai 5 agli 11 anni alla somministrazione di farmaci contro il Coronavirus prodotti dalle case farmaceutiche ad oggi autorizzate, non può che portare ad un aumento della conflittualità tra i genitori in merito ad un argomento di sicuro interesse e preoccupazione qual è quello della salute dei figli.
Avv. Federica Novaga